Statute
The Don Luigi Di Liegro International Foundation was founded under the guidance of Prof. Giovanni B. Conso on June 21, 1999, to keep the memory of Don Luigi alive, through social activities aimed at promoting respect and protecting human dignity, as well as solidarity and civic participation.
The non-profit organization was recognized as a “moral body” by the Ministry of the Interior in 2000.
Since 2005, it has been a member of the Italian Committee for the Promotion and Protection of Human Rights.
Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE
La Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro ETS – ONLUS ha sede in Roma, Via Ostiense n. 106.
Art. 2) SCOPO
La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale che, volendo mantenere vivi la memoria, il pensiero e l’azione esemplare e profetica di Don Luigi Di Liegro e volendo impegnarsi nello studio della storia e delle espressioni di vita religiosa della città di Roma, con riferimento all’attività pastorale, culturale e sociale svolta da Don Luigi, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività nei settori della tutela dei diritti civili, e precisamente:
La Fondazione svolge l’attività di interesse generale avente ad oggetto gli interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo l, commi l e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
La Fondazione può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed, in particolare:
- promuovere e tutelare il rispetto della dignità della persona umana, quale valore primario d’ogni organismo sociale, partecipando ed intervenendo, con opportune iniziative, per prevenire e/o denunciare qualsiasi situazione in cui essa sia messa in discussione;
- svolgere ogni attività o funzione sociale che concorra a rimuovere le situazioni di emarginazione in cui possano essere coinvolte le persone, per ostacoli d’ordine economico e sociale, che ne limitino di fatto la libertà o l’eguaglianza, per pregiudizi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali che ne impediscano la partecipazione alla vita sociale;
- realizzare attività che riguardano la cooperazione allo sviluppo. In particolare: a) elaborare ed attuare progetti di sviluppo nei Paesi in Via di sviluppo (PVS) attraverso l’impiego di volontari ed esperti, con particolare attenzione per i settori indicati nello Statuto della Fondazione, in collaborazione con le popolazioni autoctone ed in armonia con i programmi generali di sviluppo delle Autorità locali; b) realizzare iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e internazionale sui problemi relativi ai PVS nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli, stabiliti dalle Nazioni Unite;
- promuovere tra tutte le persone in Italia ed all’Estero il dovere della solidarietà, nelle sue molteplici forme ed espressioni, quale vincolo di reciproco sostegno economico e sociale che unisce tutte le persone;
- realizzare studi, ricerche e interventi formativi volti ad accertare e ad affrontare situazioni di povertà, marginalità, esclusione, abbandono, malattie e svantaggio culturale, anche attraverso il conferimento di borse di studio e premi;
- realizzare attività di formazione professionale, nonché orientamento, indagine, ricerche e statistiche nel campo del lavoro;
- svolgere un’azione di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica, anche per mezzo di appositi strumenti multimediali e pubblicazioni di carattere periodico e non periodico, con l’esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, con l’obiettivo di accrescere nella collettività i valori del rispetto e del servizio di carità per le categorie e le persone più deboli;
- collaborare con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni private e di volontariato, che operano nel campo della solidarietà e delle politiche sociali, offrendo un supporto qualificato in ordine alle esigenze di orientamento, valutazioni e monitoraggio degli interventi programmati;
- sviluppare, secondo le modalità opportune, l’educazione interculturale come nuova sensibilità di incontro e di confronto con la pluralità delle culture, nella prospettiva della Comunità Europea e della internazionalizzazione delle relazioni umane;
- organizzare convegni, seminari di studio e di approfondimento;
- realizzare attività di formazione rivolte al mondo della scuola.
È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio l’uso della locuzione – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – o dell’acronimo “ONLUS”.
Art 3) PATRIMONIO E RENDITE
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai fondi raccolti dal Comitato Promotore della Fondazione così come stabilito nell’atto costitutivo, Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, lasciti, ed erogazioni di quanti, privati società ed Enti Pubblici anche non economici, abbiano desiderio ed amore al potenziamento degli scopi della Fondazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i propri mezzi finanziari e patrimoniali. In ogni caso la Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento dei beni che perverranno alla Fondazione, anche avvalendosi di soggetti terzi operanti nel campo di specifica competenza.
È vietata alla Fondazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 4) ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere, ove nominato
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio Scientifico
Art. 5) IL PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione vengono nominati a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, ed il Presidente anche tra persone diverse dai Consiglieri di Amministrazione.
Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fanno le veci il Vicepresidente ed il Segretario Generale, disgiuntamente tra loro.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali, firma l’ordine del giorno di tali organi.
Il Presidente cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
Art. 6) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri più il Presidente, ove nominato tra persone diverse dai Consiglieri di Amministrazione.
I Consiglieri di Amministrazione rimangono in carica fino a revoca o dimissioni. Nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare un consigliere in carica, gli altri procederanno, a maggioranza, alla nomina del sostituto.
Art. 7) I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
a) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
b) approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell’anno precedente, predisposti dal Tesoriere ai sensi del successivo art. 11. Entro dieci giorni dalla data dell’approvazione, i bilanci devono essere trasmessi unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti alle Autorità di vigilanza. A detta autorità saranno altresì inviati i documenti, gli atti, le delibere, le informazioni ritenuti necessari per l’esercizio della vigilanza;
c) deliberare il regolamento di attuazione e le modificazioni al presente statuto;
d) provvedere su tutti gli altri affari che siano sottoposti al suo esame dal Presidente;
e) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere della Fondazione;
f) nominare tutti i membri degli Organi della Fondazione, secondo le norme previste dal presente Statuto.
Art. 8) RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria due volte l’anno per l’approvazione del preventivo e del consuntivo e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto da inviarsi anche a mezzo di posta elettronica almeno tre giorni prima con indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio, o il compenso dovuto in seguito a deleghe del Consiglio di Amministrazione per specifichi incarichi, ovvero nel caso in cui uno di essi sia chiamato alla carica di Segretario Generale.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in video-conferenza, in tele-conferenza e in audio-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Art. 9) COMITATO ESECUTIVO
Abrogato
Art. 10) IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale della Fondazione viene nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione all’ interno dei suoi membri.
Il Segretario Generale della Fondazione è responsabile del funzionamento dell’Ente nonché dell’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali; svolge inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e redige il verbale delle relative riunioni.
In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne fa le veci il Vicepresidente.
Art. 11) IL TESORIERE
Il Tesoriere della Fondazione può essere nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione all’interno dei suoi membri. Ove non venga nominato, le funzioni di Tesoriere vengono svolte dal Segretario Generale.
Il Tesoriere redige, d’intesa con il Presidente ed il Segretario Generale, il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale e li sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, ogni iniziativa utile ad acquisire contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni di Enti e persone che intendono sostenere le finalità e le iniziative della Fondazione.
Art. 12) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi più due supplenti scelti tra persone esperte di amministrazione che durano in carica per un triennio.
Il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione; redigono annualmente una relazione sul bilancio sull’andamento finanziario della Fondazione; potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli intestati alla Fondazione; potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 13) IL COLLEGIO SCIENTIFICO
Il Collegio Scientifico è composto da persone esperte nei settori d’attività della Fondazione. Il presidente del Collegio è un membro del Consiglio d’Amministrazione, gli altri componenti del Collegio sono nominati dal suddetto Consiglio.
Il Collegio Scientifico ha competenza specifica in ordine allo studio, alla ricerca ed alla pubblicazione di opere attinenti alla vita di Don Luigi Di Liegro e di altre opere attinenti all’attività della Fondazione.
Suggerisce al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi in materia di erogazione di premi e/o di borse di studio nel settore della ricerca scientifica di sua competenza; formula proposte motivate su iniziative che la Fondazione può attuare.
Art. 14) IL COMITATO D’ONORE E DEI GARANTI
Abrogato
Art. 15) IL COMITATO DEI BENEMERITI
Abrogato
Art. 16) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione annualmente redige il rendiconto consuntivo.
Art. 17) SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
In caso di scioglimento della Fondazione per impossibilità di raggiungimento dello scopo o per qualsiasi altra causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18) DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto specificatamente nel presente Statuto si applicano le vigenti leggi.